Legge sulle sostanze controllate: "Confisca dei beni".

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Leggi generali del Massachusetts, Capitolo 94C, Sezione 47

Sezione 47(a) I seguenti beni sono soggetti a confisca al Commonwealth e tutti i diritti di proprietà in essi contenuti spettano al Commonwealth:

1. Tutte le sostanze controllate che sono state fabbricate, consegnate, distribuite, dispensate o acquisite in violazione del presente capitolo.

2. Tutti i materiali, i prodotti e le attrezzature di qualsiasi tipo utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la produzione, la composizione, la lavorazione, la consegna, la distribuzione, l'importazione o l'esportazione di sostanze controllate in violazione del presente capitolo.

3. Tutti i mezzi di trasporto, compresi gli aeromobili, i veicoli o le imbarcazioni utilizzati, o destinati a essere utilizzati, per trasportare, nascondere o facilitare in altro modo la fabbricazione, la distribuzione o il possesso con l'intento di fabbricare, distribuire o distribuire una sostanza controllata in violazione di una qualsiasi disposizione degli articoli 32, 32 A, 32 B, 32 C, 32 D, 32 E, 32 F, 32 G, 32 I, 32 J o 40.

4. Tutti i libri, i registri e le ricerche, comprese le formule, i microfilm, i nastri e i dati utilizzati o destinati a essere utilizzati in violazione del presente capitolo.

5. Tutti i soldi, gli strumenti negoziabili, i titoli o altri oggetti di valore forniti o destinati a essere forniti da qualsiasi persona in cambio di una sostanza controllata in violazione del presente capitolo, tutti i proventi riconducibili a tale scambio, compresi i beni immobili e qualsiasi altro oggetto di valore, e tutti i soldi, gli strumenti negoziabili e i titoli utilizzati o destinati a essere utilizzati per facilitare qualsiasi violazione di qualsiasi disposizione delle sezioni 32, 32 A, 32 B, 32 C, 32 D, 32 E, 32 F, 32 G, 32 I, 32 J o 40.

6. Tutti gli armamentari per la droga.

7. Tutte le proprietà immobiliari, compresi i diritti, i titoli e gli interessi relativi all'intero lotto o tratto di terreno e alle relative pertinenze o migliorie, utilizzate in qualsiasi modo o parte per commettere o facilitare la commissione di una violazione di una qualsiasi disposizione degli articoli 32, 32 A, 32 B, 32 C, 32 D, 32 E, 32 F, 32 G, 32 I, 32 J o 40.

8. Tutti i beni utilizzati, o destinati a essere utilizzati, come contenitori per i beni descritti ai punti (1) o (2).

9. La decadenza ai sensi della presente sezione non estingue un diritto di garanzia perfezionato detenuto da un creditore in un trasferimento o in una proprietà immobiliare al momento della presentazione dell'azione di decadenza.

Sezione 47(b) I beni soggetti a confisca ai sensi dei commi (1), (2), (4), (5), (6), (7) e (8) del sottoparagrafo (a) saranno dichiarati confiscati, su istanza del Procuratore generale o del Procuratore distrettuale, da qualsiasi tribunale che abbia giurisdizione su tali beni o che abbia giurisdizione definitiva su qualsiasi procedimento penale correlato avviato ai sensi di qualsiasi disposizione del presente capitolo. La proprietà soggetta a confisca ai sensi del comma (1) della sottosezione (a) sarà distrutta, indipendentemente dalla decisione finale di tale procedimento penale correlato, se presente, a meno che il tribunale, per una buona causa dimostrata, non disponga diversamente.

Sezione 47(c) Il tribunale ordinerà la confisca di tutte le cessioni soggette alle disposizioni del comma (3) e di tutte le proprietà immobiliari soggette alle disposizioni del comma (7) della sottosezione (a) della presente sezione, ad eccezione di quanto segue:

1. Nessun mezzo di trasporto utilizzato da una persona come vettore comune nell'esercizio della sua attività sarà confiscato a meno che non risulti che il proprietario o altra persona responsabile di tale mezzo sia stato consenziente o complice di una violazione del presente capitolo.

2. Nessun trasferimento sarà confiscato a causa di un'azione o omissione che, secondo quanto stabilito dal proprietario, è stata commessa o omessa da una persona diversa dal proprietario mentre il trasferimento era illegalmente in possesso di una persona diversa dal proprietario in violazione delle leggi penali degli Stati Uniti, del Commonwealth o di qualsiasi Stato.

3. Nessun veicolo o proprietà immobiliare sarà soggetto a confisca a meno che il proprietario non fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che tale veicolo o proprietà immobiliare è stato utilizzato per la produzione, la dispensazione o la distribuzione illegale di sostanze controllate. La prova che il mezzo di trasporto o la proprietà immobiliare è stata utilizzata per facilitare la dispensazione, la fabbricazione o la distribuzione illegale di sostanze controllate, o il possesso con l'intento di fabbricarle, dispensarle o distribuirle illegalmente, in tre o più date diverse, costituirà una prova prima facie del fatto che il mezzo di trasporto o la proprietà immobiliare è stata utilizzata per e per l'attività di fabbricazione, dispensazione o distribuzione illegale di sostanze controllate.

4. Nessun mezzo di trasporto o proprietà immobiliare utilizzato per facilitare la fabbricazione, la distribuzione o il possesso con l'intento di fabbricare, distribuire o distribuire illegalmente marihuana o una sostanza, che non sia di per sé una sostanza controllata, contenente marihuana, sarà confiscato se il peso netto della sostanza così fabbricata, distribuita o posseduta con l'intento di fabbricarla, distribuirla o distribuirla è complessivamente inferiore a dieci libbre.

Sezione 47(d) Il procuratore distrettuale o il procuratore generale può presentare un'istanza alla corte superiore a nome del Commonwealth, con la natura di un procedimento reale, per ordinare la confisca di una cessione, di una proprietà immobiliare, di somme di denaro o di altri beni di valore soggetti a confisca ai sensi delle disposizioni dei commi (3), (5) e (7) della sottosezione (a). L'istanza deve essere presentata al tribunale che ha giurisdizione su tale cessione, proprietà immobiliare, denaro o altre cose di valore o che ha giurisdizione definitiva su qualsiasi procedimento penale correlato avviato ai sensi di qualsiasi disposizione del presente capitolo. In tutte le cause in cui la proprietà è rivendicata da una persona diversa dal Commonwealth, quest'ultimo avrà l'onere di provare al tribunale l'esistenza di una causa probabile per avviare l'azione, e ogni richiedente avrà quindi l'onere di provare che la proprietà non è confiscabile ai sensi dei commi (3), (5) o (7) del suddetto comma (a).

Il proprietario di tale cessione o proprietà immobiliare, o altra persona che ne faccia richiesta, avrà l'onere della prova per quanto riguarda tutte le eccezioni di cui alle sottosezioni (c) e (i). Il tribunale ordinerà al Commonwealth di inviare un avviso per posta certificata o raccomandata al proprietario di tale cessione, proprietà immobiliare, denaro o altre cose di valore e a tutte le altre persone che sembrano avere un interesse in merito, e il tribunale dovrà prontamente, ma non meno di due settimane dopo l'avviso, tenere un'udienza sulla petizione.

Su istanza del proprietario di tale cessione, proprietà immobiliare, denaro o altri beni di valore, il tribunale può rinviare l'udienza sulla petizione in attesa dell'esito di un eventuale processo penale relativo alla violazione del presente capitolo. In tale udienza il tribunale ascolterà le prove e formulerà le conclusioni di legge, emettendo quindi un'ordinanza definitiva, contro la quale le parti avranno diritto di appello. In tutte le cause in cui l'ordinanza finale comporta la confisca, l'ordinanza finale deve prevedere che il Commonwealth o qualsiasi sua suddivisione disponga di tali beni, immobili, denaro o qualsiasi altra cosa di valore in qualsiasi modo non vietato dalla legge, compreso l'uso ufficiale da parte delle forze dell'ordine o di altre agenzie pubbliche autorizzate, o la vendita all'asta pubblica o tramite gara d'appalto. Il ricavato di tale vendita sarà utilizzato per pagare le spese ragionevoli del procedimento di confisca, del sequestro, del deposito, del mantenimento della custodia, della pubblicità e dell'avviso, mentre il saldo sarà distribuito come previsto dalla presente sezione.

L'ordinanza finale del tribunale dovrà stabilire che tali somme e i proventi di tale vendita saranno distribuiti in parti uguali tra il procuratore distrettuale o il procuratore generale e il dipartimento di polizia della città, del paese o dello Stato coinvolto nel sequestro. Se più dipartimenti sono stati coinvolti in modo sostanziale nel sequestro, il tribunale competente per il procedimento di confisca distribuirà il cinquanta per cento in modo equo tra questi dipartimenti.

All'interno dell'ufficio del tesoriere dello Stato saranno istituiti fondi fiduciari speciali per l'applicazione della legge separati per ciascun procuratore distrettuale e per il procuratore generale. Tutte le somme e i proventi ricevuti dai procuratori distrettuali o dai procuratori generali saranno depositati in tale fondo fiduciario e potranno essere spesi, senza ulteriori stanziamenti, per coprire i costi di indagini prolungate, per fornire attrezzature o competenze tecniche aggiuntive, per fornire fondi di corrispondenza per ottenere sovvenzioni federali o per altri scopi di applicazione della legge che il procuratore distrettuale o il procuratore generale riterrà appropriati.

Il procuratore distrettuale o il procuratore generale possono spendere fino al dieci per cento dei fondi e dei proventi per la riabilitazione dalla droga, l'educazione alla droga e altri programmi antidroga o di sorveglianza del crimine di quartiere che favoriscono l'applicazione della legge. Tutti i programmi che intendono beneficiare di tali fondi devono presentare un rapporto annuale di revisione contabile al procuratore distrettuale e al procuratore generale locali. Tale rapporto deve includere, ma non solo, un elenco delle attività, delle passività, delle spese dettagliate e del consiglio di amministrazione di tale programma. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'anno fiscale, ogni procuratore distrettuale e il procuratore generale presenteranno un rapporto annuale alle commissioni per le vie e i mezzi della Camera e del Senato sull'uso dei fondi del fondo fiduciario ai fini della riabilitazione dalla droga, dell'educazione alla droga e di altri programmi antidroga o di sorveglianza della criminalità di quartiere.

Tutti i fondi e i proventi ricevuti dai dipartimenti di polizia saranno depositati in un fondo fiduciario speciale per l'applicazione della legge e saranno spesi, senza ulteriori stanziamenti, per coprire i costi di indagini prolungate, per fornire attrezzature o competenze tecniche aggiuntive, per fornire fondi di corrispondenza per ottenere sovvenzioni federali o per realizzare altri scopi di applicazione della legge che il capo della polizia della città o del paese o il colonnello della polizia di Stato riterranno appropriati, ma tali fondi non saranno considerati una fonte di entrate per soddisfare le esigenze operative di tale dipartimento.

Sezione 47(e) Ogni funzionario, dipartimento o agenzia che abbia in custodia beni soggetti a confisca ai sensi del presente capitolo o che ne abbia disposto dovrà tenere e conservare registri completi che indichino da chi ha ricevuto tali beni, in base a quale autorità li ha detenuti, ricevuti o disposti, a chi li ha consegnati, la data e il modo in cui sono stati distrutti o disposti, nonché i tipi, le quantità e le forme esatte di tali beni. Tali registri saranno accessibili a tutti i funzionari federali e statali incaricati di applicare le leggi federali e statali sul controllo delle droghe. Le persone che dispongono o distruggono definitivamente tali proprietà in base a un ordine del tribunale devono riferire al tribunale, sotto giuramento, le circostanze esatte di tale disposizione o distruzione.

Sezione 47(f) (1) Durante la pendenza del procedimento, il tribunale può emettere, su richiesta del Commonwealth, qualsiasi ordinanza o procedura preliminare necessaria per sequestrare o mettere al sicuro la proprietà per la quale si richiede la confisca e per provvedere alla sua custodia, incluso, ma non solo, l'ordine che il Commonwealth rimuova la proprietà, se possibile, e la custodisca in un luogo sicuro in modo ragionevole; che le somme di denaro siano depositate in un conto vincolato fruttifero; e che sia nominato un custode sostitutivo per gestire tale proprietà o un'impresa commerciale. I beni sequestrati o trattenuti ai sensi della presente sezione non saranno esenti da responsabilità, ma una volta sequestrati saranno considerati legittimamente in custodia del Commonwealth in attesa della confisca, soggetta solo agli ordini e ai decreti del tribunale avente giurisdizione in merito. Il processo per il sequestro di tale proprietà sarà emesso solo dietro dimostrazione di una probabile causa, e la relativa richiesta, l'emissione, l'esecuzione e la restituzione saranno soggette alle disposizioni del capitolo duecentosettantasei, per quanto applicabili.

Sezione 47(f) (2) All'interno della divisione per la gestione e la manutenzione dei beni capitali sarà creato un ufficio per la gestione dei beni sequestrati, al quale un procuratore distrettuale o il procuratore generale potrà indirizzare qualsiasi proprietà immobiliare, nonché qualsiasi arredo, attrezzatura e relativo bene personale ivi ubicato, per il quale sia stato richiesto il sequestro. L'ufficio per la gestione dei beni sequestrati sarà autorizzato a conservare e gestire tali beni in modo ragionevole e a disporne in seguito a una sentenza di confisca emessa ai sensi delle disposizioni della sottosezione (d), nonché a stipulare contratti per conservare, gestire e disporre di tali beni. L'ufficio per la gestione dei beni confiscati può ricevere un finanziamento iniziale dai fondi fiduciari speciali per l'applicazione della legge del procuratore generale e di ciascun procuratore distrettuale istituiti ai sensi della sottosezione (d) e sarà successivamente finanziato da una parte dei proventi di ogni vendita di tali beni gestiti nella misura prevista come pagamento delle spese ragionevoli nella sottosezione (d).

Sezione 47(g) Le specie di piante da cui possono derivare sostanze controllate negli elenchi I e II che sono state piantate o coltivate in violazione del presente capitolo, o di cui non si conoscono i proprietari o i coltivatori, o che sono piante selvatiche, possono essere sequestrate da qualsiasi agente di polizia e confiscate al Commonwealth.

Sezione 47(h) La mancata presentazione, su richiesta di un ufficiale di polizia, da parte della persona che occupa o controlla il terreno o i locali in cui crescono le specie di piante, di una registrazione appropriata o della prova di esserne titolare, costituisce un'autorità per il sequestro e la confisca delle piante.

Sezione 47(i) Il proprietario di una proprietà immobiliare che è il domicilio principale della sua famiglia e che è soggetta a confisca ai sensi della presente sezione può presentare una petizione per l'esenzione dalla residenza presso il tribunale competente per tale confisca. Il tribunale può, a sua discrezione, accogliere l'istanza esentando dalla decadenza un importo consentito dalla sezione prima del capitolo centottantotto. Il valore dell'eventuale saldo di tale domicilio principale sarà incamerato come previsto dal presente articolo. Tale esenzione può essere acquisita su un solo domicilio principale a beneficio dei familiari più stretti del proprietario.

Sezione 47(j) Un procedimento di confisca che riguardi il titolo di proprietà immobiliare o l'uso e l'occupazione della stessa o degli edifici che la compongono non avrà alcun effetto se non nei confronti delle parti e delle persone che ne abbiano avuto effettiva conoscenza, fino a quando una nota contenente i nomi delle parti di tale procedimento, il nome della città in cui si trova la proprietà immobiliare interessata e una descrizione di tale proprietà immobiliare sufficientemente accurata per l'identificazione non sia registrata nel registro degli atti della contea o del distretto in cui si trova la proprietà immobiliare. In qualsiasi momento dopo la sentenza di merito, o dopo la cessazione, l'archiviazione o un'altra disposizione finale registrata dal tribunale competente per tale questione, il cancelliere di tale tribunale rilascerà un certificato di fatto di tale sentenza, cessazione, archiviazione o altra disposizione finale, e tale certificato sarà registrato nel registro in cui è stato depositato il memorandum originale registrato ai sensi della presente sezione.